(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45S6 del 9 novembre 2020) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico 1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte, gli autoveicoli e motoveicoli che rientrano in questa categoria, per i quali il riconoscimento di storicita' e' riportato sulla carta di circolazione e la data di immatricolazione e' superiore ai quaranta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fatte salve ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in qualita' di autorita' competenti, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti. 2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi, fatte salve le ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Tali esclusioni non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni.