(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  45S6
                        del 9 novembre 2020) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  il  segmento  turistico  collegato  al
settore  dei  veicoli  di  interesse  storico  e  collezionistico  in
Piemonte, gli autoveicoli  e  motoveicoli  che  rientrano  in  questa
categoria, per i quali il riconoscimento di storicita'  e'  riportato
sulla  carta  di  circolazione  e  la  data  di  immatricolazione  e'
superiore  ai  quaranta  anni,  sono  esclusi  dai  provvedimenti  di
limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della strada), fatte salve ulteriori o differenti  valutazioni
dei sindaci, in qualita' di autorita' competenti, in  relazione  alle
esigenze di prevenzione degli inquinamenti. 
  2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma  1,  con  data  di
immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, sono esclusi dai
medesimi provvedimenti di limitazione alla  circolazione  nei  giorni
festivi  e  prefestivi,  fatte  salve  le  ulteriori   o   differenti
valutazioni dei sindaci, in relazione alle  esigenze  di  prevenzione
degli inquinamenti. Tali  esclusioni  non  si  applicano  ai  veicoli
adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio  di  attivita'
di impresa o di arti e professioni.